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PEC obbligatoria per aziende, PA e professionisti |
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Il decreto "anti-crisi" approvato il 28/11/2008 dal Consiglio dei Ministri rende obbligatorio l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata per aziende, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni. In pratica il decreto stabilisce (art. 16) : • che le imprese devono comunicare il proprio indirizzo PEC all'atto della loro costituzione • che, entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto, le imprese già costituite devono comunicare il proprio indirizzo PEC al registro delle imprese • che i professionisti iscritti in albi ed elenchi costituiti con leggi di stato devono comunicare ai propri ordini il proprio indirizzo PEC entro 1’anno dall'entrata in vigore del decreto • che le pubbliche amministrazioni devono istituire una casella di posta certificata per ogni registro di protocollo e ne devono dare comunicazione al CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione) • che le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni possono avvenire via PEC senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo • che la consultazione per via telematica degli indirizzi di posta certificata nel registro delle imprese e negli albi deve avvenire liberamente e senza costi (così come già avviene per gli indirizzi email e PEC delle PA sul sito del CNIPA) (Zero costi per visualizzare l’elenco di tutte le PEC)
N.B. Le P.E.C. per i liberi cittadini sono gratuite e possono essere attivate da più di un ente o essere richieste agli sportelli delle Poste Italiane, le P.E.C. per le attività, aziende, Società, e liberi professionisti sono a pagamento ed essendo anch'essi strumenti di comunicazione elettronica dovranno essere configurate correttamente considerando la legge Comunitaria n. 88/2009 e in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003
AGGIORNAMENTI del 30/11/2011: A seguito del grande afflusso di richieste di caselle PEC concentratosi negli ultimi giorni, il Ministero dello Sviluppo Economico, tramite circolare del 25/11, ha chiesto ad Unioncamere di non applicare le sanzioni previste dalla legge per la mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro Imprese entro il 29/11. A chi spetta la comunicazione? Al rappresentante legale dell'impresa in forma societaria, o allo studio commercialista che segue la società o ad un delegato esterno autorizzato con delega firmata dal rappresentante legale dell'impresa. Qualora non si sia ancora provveduto alla comunicazione della casella PEC con il modulo on-line o recandosi direttamente alla sede fisica del registro imprese, invitiamo a farlo entro e non oltre il 31/12/2011 al fine di non incorrere nell’applicazione delle sanzioni, sospese solo temporaneamente
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 30 Novembre 2011 12:40 |